Art. 41
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[1](Art. 40 legge 8 luglio 1926, n. 1179).
[2]((L'avanzamento a capitano del Genio navale, del Corpo delle armi navali, del Corpo sanitario della Regia marina e del corpo di commissariato militare marittimo ha luogo per anzianita', quello a capitano delle Capitanerie di porto per concorso, per esame, tenendo conto degli altri elementi di giudizio stabiliti dal regolamento)).
[3]Al concorso stabilito dal presente articolo prendono parte gli ufficiali appartenenti allo stesso corso di reclutamento, tranne quelli che per qualsiasi causa abbiano acquistato sede di anzianita' nel corso seguente, al quale si intendono aggregati. Agli effetti dell'ammissione a tale esame, ciascun corso, esclusi gli ufficiali che, per qualsiasi causa, abbiano acquistato sede di anzianita' nel corso seguente, s'intende costituito dagli ufficiali reclutati con lo stesso bando di concorso con l'aggiunta di quelli che, in seguito a speciali ammissioni, abbiano trovato sede di anzianita' tra il 1° del corso stesso e il 1° del corso successivo. 2
[4]L'avanzamento al grado di capitano nel ruolo transitorio degli ufficiali di macchina avviene per anzianita', con le norme che saranno stabilite dal regolamento. L'avanzamento a capitano del Corpo Reale equipaggi marittimi avviene col criterio della scelta comparativa, tenendo conto degli elementi di giudizio stabiliti dal regolamento.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 30 maggio 1932, n. 593
2La L. 30 maggio 1932, n. 593, ha disposto (con l'art. 25, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto dal 1 luglio 1930.
Testo vigente dal 1 dicembre 1934 al 10 agosto 1936 · versione 6 su Normattiva