Art. 43
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[2]L'avanzamento a maggiore in tutti i Corpi militari della Regia marina avviene in seguito ad esame di concorso. A tali esami possono prendere parte gli ufficiali appartenenti allo stesso corso di uscita dall'Accademia navale o di reclutamento, tranne quelli che per qualsiasi causa abbiano acquistato sede di anzianita' nel corso seguente, al quale si intendono aggregati. Per gli ufficiali appartenenti al Corpo del genio navale i corsi saranno costituiti transitoriamente come indicati nel successivo articolo 92. Per i capitani del Corpo delle armi navali provenienti dal Corpo di Stato Maggiore si terra' conto del corso cui appartenevano, negli ufficiali di vascello, all'atto del trasferimento. Per i capitani commissari i corsi saranno costituiti transitoriamente come indicato nel successivo articolo 97.
[3]L'avanzamento al grado di maggiore nel ruolo transitorio degli ufficiali di macchina avviene per anzianita' secondo le norme del regolamento. A tale avanzamento possono concorrere solo i capitani per la direzione delle macchine che avendo conseguito l'idoneita' all'esame per maggiore per la direzione delle macchine non sono passati nel Corpo del genio navale.
Testo vigente dal 27 novembre 1929 al 14 giugno 1932 · versione 0 su Normattiva