Art. 43

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 giugno 1932 al 1 dicembre 1934. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 42 legge 8 luglio 1926, n. 1179, e art. 4 R. decreto-legge 27 marzo 1927, n. 755, modificato).

[2]((L'avanzamento a maggiore del genio navale, del Corpo delle armi navali e del Corpo sanitario della R. Marina avviene in seguito ad esame di concorso; quello a maggiore commissario e delle capitanerie di porto a scelta comparativa, tenendo conto degli elementi di giudizio stabiliti dal regolamento. E' fatta eccezione per i capitani commissari che non sostennero gli esami di concorso per l'avanzamento da tenente a capitano: per questi ufficiali l'avanzamento a maggiore avra' luogo per concorso per esame)). Per i capitani del Corpo delle armi navali provenienti dal Corpo di Stato Maggiore si terra' conto del corso cui appartenevano, negli ufficiali di vascello, all'atto del trasferimento. Per i capitani commissari i corsi saranno costituiti transitoriamente come indicato nel successivo articolo 97. 2

[3]L'avanzamento al grado di maggiore nel ruolo transitorio degli ufficiali di macchina avviene per anzianita' secondo le norme del regolamento. A tale avanzamento possono concorrere solo i capitani per la direzione delle macchine che avendo conseguito l'idoneita' all'esame per maggiore per la direzione delle macchine non sono passati nel Corpo del genio navale.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 30 maggio 1932, n. 593

2

La L. 30 maggio 1932, n. 593, ha disposto (con l'art. 25, comma 1) che la presente modifica avra' effetto dal 1 luglio 1930.

Testo vigente dal 14 giugno 1932 al 1 dicembre 1934 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-07;2007~art43 · fonte su Normattiva