Art. 62
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[1](Art. 58-bis sub art. 42 R. decreto-legge 19 dicembre 1927, n. 2317).
[2]Il Ministro per la marina ha facolta' insindacabile di collocare in soprannumero dei quadri organici, fino ad un massimo di 3, un ammiraglio di divisione all'anno, non compreso fra quelli indicati per l'avanzamento dalla Commissione speciale e che non debba lasciare il servizio per eta' entro un anno dall'ultima convocazione della Commissione stessa. Il Ministro per la marina puo' chiedere, se lo creda, la indicazione dell'ammiraglio di divisione da collocarsi in soprannumero, alla stessa Commissione speciale.
[3]Gli ammiragli di divisione collocati in soprannumero rimangono fuori dei quadri organici, senza poter ulteriormente aspirare all'avanzamento, fino al raggiungimento del limite di eta' stabilito per il loro grado. Al raggiungimento di tale limite cessano dal servizio permanente mediante collocamento in ausiliaria od a riposo, a seconda della loro idoneita'.
[4]Contro il collocamento in soprannumero disposto in base al presente articolo non e' ammesso alcun gravame salvo il disposto dell'art. 31 del presente testo unico.
Testo vigente dal 27 novembre 1929 al 1 gennaio 1931 · versione 0 su Normattiva