Art. 62
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[1]((Il Ministro per la marina ha facolta' insindacabile di collocare in soprannumero dei quadri organici un ammiraglio di divisione o un contrammiraglio all'anno, fino ad un massimo complessivo di tre. Gli ufficiali ammiragli da collocare in soprannumero possono essere scelti fra tutti quelli che rivestono tali gradi in servizio permanente, esclusi soltanto quelli che siano designati per l'avanzamento dalla Commissione speciale, se ammiragli di divisione, o inscritti in quadro di avanzamento, se contrammiragli, e quelli che debbano lasciare il servizio per eta' entro un anno dalla data del provvedimento.
[2]Il Ministro per la marina puo' chiedere, se lo creda, la indicazione dell'ufficiale ammiraglio da collocarsi in soprannumero, alla Commissione speciale di cui all'art. 61.
[3]Gli ammiragli di divisione ed i contrammiragli collocati in soprannumero rimangono fuori dei quadri organici, senza poter ulteriormente aspirare all'avanzamento, fino al raggiungimento del limite di eta' stabilito per il loro grado, non oltre pero' un periodo massimo di tre anni, allo scadere dei quali cessano dal servizio permanente mediante collocamento in ausiliaria col trattamento previsto dalla legge 18 dicembre 1930, n. 1684, od a riposo, a seconda della loro idoneita'.
[4]Contro il collocamento in soprannumero disposto in base al presente articolo non e' ammesso alcun gravame, salvo il disposto dell'art. 31 del presente testo unico)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 18 dicembre 1930, n. 1684
1La L. 18 dicembre 1930, n. 1684, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "A modificazione del secondo comma dell'articolo 62 del Regio decreto n. 2007, in data 7 novembre 1929, gli ammiragli di divisione collocati in soprannumero rimangono fuori dei quadri organici senza poter ulteriormente aspirare all'avanzamento fino al raggiungimento del limite di eta' stabilito per il loro grado, non oltre pero' un periodo massimo di 3 anni, allo scadere dei quali cessano dal servizio permanente mediante collocamento in ausiliaria col trattamento previsto dalla presente legge od a riposo, a seconda della loro idoneita'".
Testo vigente dal 5 febbraio 1933 al 7 marzo 1934 · versione 3 su Normattiva