Art. 7

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[1](Art. 7 legge 8 luglio 1926, n. 1179; articoli 1 e 2 R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1784, e art. 28 R. decreto-legge 19 dicembre 1927, n. 2317, modificati).

[2]E' valido agli effetti del presente testo unico il tempo di imbarco su Regie navi in armamento o riserva, nonche' il periodo di imbarco compiuto, con funzioni inerenti al proprio grado o come comandato, su navi non iscritte nel Regio naviglio, purche' addette a servizi dello Stato od a linee sovvenzionate dallo Stato o in servizio di emigrazione. Tuttavia, perche' il periodo dell'imbarco sia utile agli effetti dell'avanzamento, meta' di esso dovra' essere trascorso su Regie navi, in armamento od in riserva.

[3]E' considerato altresi' come imbarco compiuto su Regie navi in armamento quello che gli ufficiali compiono sui piroscafi della marina mercantile, per istruzione professionale, giusta il disposto dal R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1784.

[4]Il periodo di comando prescritto dalle tabelle di cui all'articolo precedente deve essere compiuto per intero su Regie navi in armamento o in riserva.

[5]Il periodo di tempo trascorso nelle cariche di Ministro o di Sottosegretario di Stato della marina o di Capo di Stato Maggiore della Regia marina e' considerato, agli effetti dell'avanzamento, quale imbarco in comando di una divisione navale o di una squadra navale.

Testo vigente dal 27 novembre 1929 al 12 novembre 1934 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-07;2007~art7 · fonte su Normattiva