Art. 7

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[1](Art. 7 legge 8 luglio 1926, n. 1179; articoli 1 e 2 R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1784, e art. 28 R. decreto-legge 19 dicembre 1927, n. 2317, modificati).

[2]E' valido agli effetti del presente testo unico il tempo di imbarco su Regie navi in armamento o riserva, nonche' il periodo di imbarco compiuto, con funzioni inerenti al proprio grado o come comandato, su navi non iscritte nel Regio naviglio, purche' addette a servizi dello Stato od a linee sovvenzionate dallo Stato o in servizio di emigrazione. Tuttavia, perche' il periodo dell'imbarco sia utile agli effetti dell'avanzamento, meta' di esso dovra' essere trascorso su Regie navi, in armamento od in riserva.

[3]E' considerato altresi' come imbarco compiuto su Regie navi in armamento quello che gli ufficiali compiono sui piroscafi della marina mercantile, per istruzione professionale, giusta il disposto dal R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1784.

[4]Il periodo di comando prescritto dalle tabelle di cui all'articolo precedente deve essere compiuto per intero su Regie navi in armamento o in riserva.

[5]Il periodo di tempo trascorso nelle cariche di Ministro o di Sottosegretario di Stato della marina o di Capo di Stato Maggiore della Regia marina e' considerato, agli effetti dell'avanzamento, quale imbarco in comando di una divisione navale o di una squadra navale.

[6]((Quando la carica di Capo di Stato Maggiore della Regia marina sia vacante o quando le funzioni di detta carica siano assunte dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato per la marina, il tempo trascorso nella carica di Sottocapo di Stato Maggiore della Regia marina e' pure considerato, agli effetti dell'avanzamento, come imbarco in Comando navale)).

Testo vigente dal 12 novembre 1934 al 10 agosto 1936 · versione 5 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-07;2007~art7 · fonte su Normattiva