Art. 75
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[2]Nessun ufficiale in congedo, a qualunque categoria appartenga, puo' conseguire l'avanzamento se non dopo che vennero promossi al grado superiore gli ufficiali in servizio permanente di pari grado ed anzianita', dello stesso Corpo e ruolo, fatta astrazione da coloro che per qualsiasi motivo siano stati comunque esclusi o pretermessi all'avanzamento o per i quali sia per qualsiasi motivo sospeso il giudizio.
Testo vigente dal 27 novembre 1929 al 14 giugno 1932 · versione 0 su Normattiva