Art. 75
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[2]Nessun ufficiale in congedo, a qualunque categoria appartenga, puo' conseguire l'avanzamento se non dopo che vennero promossi al grado superiore gli ufficiali in servizio permanente di pari grado ed anzianita', dello stesso Corpo e ruolo, fatta astrazione da coloro che per qualsiasi motivo siano stati comunque esclusi o pretermessi all'avanzamento o per i quali sia per qualsiasi motivo sospeso il giudizio.
[3]((Gli ufficiali che all'atto del loro passaggio, per limiti di eta', dai ruoli del servizio permanente effettivo a quelli degli ufficiali in congedo, risultino inscritti nei quadri di avanzamento per la promozione in servizio effettivo permanente, o dichiarati idonei all'avanzamento anche se non inscritti in quadro, purche' siano piu' anziani dei pari grado inscritti in quadro, possono essere promossi, anche senza essere sottoposti a nuovo scrutinio, nei ruoli degli ufficiali in congedo, subito dopo i pari grado che li precedevano in anzianita' nei ruoli del servizio permanente effettivo. La loro promozione sara' fatta con riserva di anzianita', qualora essi risultino meno anziani di altri pari grado in congedo, appartenenti allo stesso ruolo, non ancora sottoposti a scrutinio per l'avanzamento)). 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 30 maggio 1932, n. 593
2La L. 30 maggio 1932, n. 593, ha disposto (con l'art. 25, comma 1) che la presente modifica avra' effetto dal 1 luglio 1930.
Testo vigente dal 14 giugno 1932 al 10 agosto 1936 · versione 2 su Normattiva