Art. 76

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[1](Art. 65 legge 8 luglio 1926, n. 1179).

[2]Ogni anno, dopo l'epoca in cui vengono compilate le note informative degli ufficiali in congedo, il Ministero della marina fissa, per ogni ruolo dei vari Corpi cui appartengono gli ufficiali in congedo, i limiti di anzianita' entro i quali sono compresi gli ufficiali da prendere in esame agli effetti dell'avanzamento ad anzianita'.

Testo vigente dal 27 novembre 1929 al 14 giugno 1932 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-07;2007~art76 · fonte su Normattiva