Art. 76
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 giugno 1932 al 10 agosto 1936. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 65 legge 8 luglio 1926, n. 1179).
[2]((Entro il primo trimestre di ogni anno, il Ministero della marina, in relazione alle esigenze della mobilitazione, fissa, per ogni ruolo dei vari corpi di ufficiali in congedo, i limiti di anzianita' entro i quali sono compresi gli ufficiali da prendere in esame agli effetti dell'avanzamento.
[3]Alle promozioni degli ufficiali di cui al precedente comma inscritti in quadro, sara' dato corso di mano in mano che esse si rendano necessarie per le predette esigenze)). 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 30 maggio 1932, n. 593
2La L. 30 maggio 1932, n. 593, ha disposto (con l'art. 25, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto dal 1 luglio 1930.
Testo vigente dal 14 giugno 1932 al 10 agosto 1936 · versione 2 su Normattiva