Art. 77
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[2]La permanenza minima di grado, necessaria agli ufficiali in congedo per conseguire l'avanzamento al grado superiore, e':
[3]di 2 anni nel grado di guardiamarina o gradi corrispondenti;
[4]di 5 anni nel grado di sottotenente di vascello o gradi corrispondenti;
[5]di 8 anni nel grado di tenente di vascello o gradi corrispondenti;
[6]di 4 anni in ciascuno dei gradi superiori.
Testo vigente dal 27 novembre 1929 al 14 giugno 1932 · versione 0 su Normattiva