Art. 77
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[2]La permanenza minima di grado, necessaria agli ufficiali in congedo per conseguire l'avanzamento al grado superiore, e':
[3]di 2 anni nel grado di guardiamarina o gradi corrispondenti;
[4]di 5 anni nel grado di sottotenente di vascello o gradi corrispondenti;
[5]di 8 anni nel grado di tenente di vascello o gradi corrispondenti;
[6]di 4 anni in ciascuno dei gradi superiori. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 30 maggio 1932, n. 593
2La L. 30 maggio 1932, n. 593, ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Nell'art. 77, la permanenza minima di grado per i guardiamarina e ufficiali pari grado e' elevata da 2 a 3 anni". Ha inoltre disposto (con l'art. 25, comma 1) che la presente modifica avra' effetto dal 1 luglio 1930.
Testo vigente dal 14 giugno 1932 al 10 agosto 1936 · versione 2 su Normattiva