Art. 77

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 giugno 1932 al 10 agosto 1936. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 66 legge 8 luglio 1926, n. 1179, e art. 44 R. decreto-legge 19 dicembre 1927, n. 2317, modificato).

[2]La permanenza minima di grado, necessaria agli ufficiali in congedo per conseguire l'avanzamento al grado superiore, e':

[3]di 2 anni nel grado di guardiamarina o gradi corrispondenti;

[4]di 5 anni nel grado di sottotenente di vascello o gradi corrispondenti;

[5]di 8 anni nel grado di tenente di vascello o gradi corrispondenti;

[6]di 4 anni in ciascuno dei gradi superiori. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 30 maggio 1932, n. 593

2

La L. 30 maggio 1932, n. 593, ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Nell'art. 77, la permanenza minima di grado per i guardiamarina e ufficiali pari grado e' elevata da 2 a 3 anni". Ha inoltre disposto (con l'art. 25, comma 1) che la presente modifica avra' effetto dal 1 luglio 1930.

Testo vigente dal 14 giugno 1932 al 10 agosto 1936 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-07;2007~art77 · fonte su Normattiva