Art. 78

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[1](Art. 67 legge 8 luglio 1926, n. 1179; art. 4 R. decreto-legge 26 settembre 1926, n. 1650, e art. 6 R. decreto-legge 27 marzo 1927, n. 755, modificati).

[2]Per l'avanzamento degli ufficiali di complemento valgono le speciali norme seguenti:

[3]A). Per le promozioni a sottotenente di vascello o tenente:

[4]Gli ufficiali di complemento della Regia marina, aventi grado di guardiamarina o sottotenente, che ottengano, in seguito a loro domanda, di essere trattenuti in servizio temporaneo al termine della ferma di leva, vincolandosi a prestar servizio non interrotto per tre anni dopo tale ferma, possono essere promossi sottotenenti di vascello o tenenti del Corpo cui appartengono, con le stesse disposizioni relative alla permanenza di grado, di servizio e di imbarco, vigenti per gli ufficiali di pari grado e Corpo del servizio permanente.

[5]Tale disposizione si applica pure ai guardiamarina e sottotenenti di complemento della Regia marina che siano stati o siano comunque richiamati dal congedo e si siano vincolati o si vincoleranno a completare fino a tre anni il servizio precedentemente compiuto dopo la ferma di leva.

[6]Le promozioni degli ufficiali di cui ai precedenti commi avranno luogo ad anzianita' indipendentemente dal posto gia' da essi occupato nel ruolo degli ufficiali di complemento.

[7]Le disposizioni del presente articolo sono applicabili, per quanto si riferisce alla promozione, anche ai guardiamarina e ai sottotenenti di complemento, arruolati con la ferma volontaria di 3, 4 o di 6 anni, quando pero' abbiano ultimato il normale servizio di leva.

[8]I guardiamarina ed i sottotenenti di complemento che abbiano regolarmente partecipato, a loro turno, agli speciali corsi di istruzione di due mesi predisposti ai fini dell'avanzamento, possono, se compresi nei limiti fissati dal Ministero a norma dell'art. 76, essere promossi al grado superiore indipendentemente dal posto da essi gia' occupato nel ruolo degli ufficiali di complemento, sempre che abbiano compiuto il periodo minimo di permanenza nel grado e ferma restando la limitazione di cui all'art. 75.

[9]B). Per le promozioni successive:

[10]Gli ufficiali di cui alla lettera A) del presente articolo, qualora vengano ulteriormente e senza interruzioni trattenuti in servizio effettivo, possono ottenere le successive promozioni, indipendentemente dal posto occupato nel ruolo degli ufficiali di complemento, allorquando abbiano raggiunte le condizioni prescritte per l'avanzamento degli ufficiali del servizio permanente del loro Corpo e grado, fermo restando pero' il disposto dell'art. 75 del presente testo unico.

Testo vigente dal 27 novembre 1929 al 14 giugno 1932 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-07;2007~art78 · fonte su Normattiva