Art. 78

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[1](Art. 67 legge 8 luglio 1926, n. 1179; art. 4 R. decreto-legge 26 settembre 1926, n. 1650, e art. 6 R. decreto-legge 27 marzo 1927, n. 755, modificati).

[2]Per l'avanzamento degli ufficiali di complemento valgono le speciali norme seguenti:

[3]A). Per le promozioni a sottotenente di vascello o tenente:

[4]Gli ufficiali di complemento della Regia marina, aventi grado di guardiamarina o sottotenente, che ottengano, in seguito a loro domanda, di essere trattenuti in servizio temporaneo al termine della ferma di leva, vincolandosi a prestar servizio non interrotto per tre anni dopo tale ferma, possono essere promossi sottotenenti di vascello o tenenti del Corpo cui appartengono, con le stesse disposizioni relative alla permanenza di grado, di servizio e di imbarco, vigenti per gli ufficiali di pari grado e Corpo del servizio permanente.

[5]Tale disposizione si applica pure ai guardiamarina e sottotenenti di complemento della Regia marina che siano stati o siano comunque richiamati dal congedo e si siano vincolati o si vincoleranno a completare fino a tre anni il servizio precedentemente compiuto dopo la ferma di leva.

[6]Le promozioni degli ufficiali di cui ai precedenti commi avranno luogo ad anzianita' indipendentemente dal posto gia' da essi occupato nel ruolo degli ufficiali di complemento.

[7]Le disposizioni del presente articolo sono applicabili, per quanto si riferisce alla promozione, anche ai guardiamarina e ai sottotenenti di complemento, arruolati con la ferma volontaria di 3, 4 o di 6 anni, quando pero' abbiano ultimato il normale servizio di leva.

[8]I guardiamarina ed i sottotenenti di complemento che abbiano regolarmente partecipato, a loro turno, agli speciali corsi di istruzione predisposti ai fini dell'avanzamento, aventi la durata non superiore a 2 mesi, possono, in via eccezionale, se compresi nei limiti fissati dal Ministero a norma dell'art. 76, essere promossi al grado superiore indipendentemente dal posto da essi gia' occupato nel ruolo degli ufficiali di complemento, sempre che abbiano compiuto il periodo minimo di permanenza nel grado e ferma restando la limitazione di cui all'art. 75. 2

  • B)Per le promozioni successive:

[9]I sottotenenti di vascello e gli ufficiali di grado corrispondente o superiore appartenenti ai ruoli di complemento, se trattenuti o richiamati in servizio temporaneo, possono ottenere la promozione, indipendentemente dalle norme stabilite dall'art. 76 e dal posto occupato nel ruolo degli ufficiali di complemento, allorquando abbiano raggiunte le condizioni prescritte per l'avanzamento degli ufficiali del servizio permanente del loro Corpo e grado, ((esclusa per i sottotenenti di vascello la frequenza al corso superiore)) fermo restando pero' il disposto del 1° comma dell'art. 75 del presente testo unico. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 30 maggio 1932, n. 593

2

La L. 30 maggio 1932, n. 593, ha disposto (con l'art. 25, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto dal 1 luglio 1930.

Testo vigente dal 5 febbraio 1933 al 10 agosto 1936 · versione 3 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-07;2007~art78 · fonte su Normattiva