Art. 79

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[1](Art. 68 legge 8 luglio 1926, n. 1179).

[2]Gli ufficiali in ausiliaria e della riserva navale possono ottenere la promozione al solo grado immediatamente superiore a quello ultimo che coprirono, per almeno un anno, in servizio permanente.

[3]Coloro che abbiano diritto a fregiarsi della croce d'oro per anzianita' di servizio, o abbiano preso parte alla guerra per l'indipendenza d'Italia, o abbiano ottenute ricompense al valor militare, possono ottenere due promozioni.

[4]Tali promozioni sono da computarsi oltre quelle avute in periodo di richiamo per guerra.

[5]Gli ufficiali di complemento possono essere promossi fino al grado di capitano di fregata e gradi corrispondenti, fatta eccezione per gli ufficiali di Commissariato, delle Capitanerie di porto e del Corpo Reale equipaggi marittimi, che possono raggiungere soltanto il grado di capitano. Tuttavia i maggiori ed i capitani di Commissariato e delle Capitanerie di porto provenienti dagli ufficiali del servizio permanente ed esistenti gia' nel ruolo dei maggiori e dei capitani di complemento alla data di entrata in vigore della legge 8 luglio 1926, n. 1179, potranno ottenere anche la promozione rispettivamente a tenente colonnello o a maggiore di complemento.

Testo vigente dal 27 novembre 1929 al 14 giugno 1932 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-07;2007~art79 · fonte su Normattiva