Art. 79
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[1](Art. 68 legge 8 luglio 1926, n. 1179).
[2]((Gli ufficiali in ausiliaria e della riserva navale possono essere promossi al grado immediatamente superiore a quello ultimo che coprirono in servizio, per almeno un anno, sia come ufficiali in servizio permanente, sia come ufficiali delle categorie del congedo, purche' questi ultimi abbiano partecipato, con qualsiasi grado, alla guerra 1915-1918)).
[3]Per l'avanzamento a capitano di fregata ed ai gradi corrispondenti e superiori i predetti ufficiali, oltre alla condizione di cui ai precedenti articoli 75 e 77, dovranno aver compiuto almeno un quarto dei periodi minimi di imbarco, comando o carica stabiliti per gli ufficiali del servizio permanente effettivo. 2
[4]Coloro che abbiano diritto a fregiarsi della croce d'oro per anzianita' di servizio o abbiano preso parte alla guerra d'indipendenza d'Italia, o abbiano ottenuto ricompense al valor militare, possono ottenere una seconda promozione, purche' abbiano compiuto nel grado un periodo di servizio effettivo nella Regia marina, comunque prestato, non inferiore al quarto dei periodi minimi di permanenza nel grado previsti dall'articolo 77. 2
[5]Tali promozioni sono da computarsi oltre quelle avute in periodo di richiamo per guerra. 2
[6]In casi eccezionali e' in facolta' del Ministro della marina di derogare dalle condizioni suddette. 2
[7]Gli ufficiali di complemento possono essere promossi fino al grado di capitano di fregata e gradi corrispondenti, fatta eccezione per gli ufficiali di Commissariato, delle Capitanerie di porto e del Corpo Reale equipaggi marittimi, che possono raggiungere soltanto il grado di capitano. Tuttavia i maggiori ed i capitani di Commissariato e delle Capitanerie di porto provenienti dagli ufficiali del servizio permanente ed esistenti gia' nel ruolo dei maggiori e dei capitani di complemento alla data di entrata in vigore della legge 8 luglio 1926, n. 1179, potranno ottenere anche la promozione rispettivamente a tenente colonnello o a maggiore di complemento.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 30 maggio 1932, n. 593
2La L. 30 maggio 1932, n. 593, ha disposto (con l'art. 25, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto dal 1 luglio 1930.
Testo vigente dal 7 marzo 1934 al 10 agosto 1936 · versione 4 su Normattiva