Art. 81
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[1](Art. 70 legge 8 luglio 1926, n. 1179, modificato).
[2]Gli ufficiali in congedo sono esclusi definitivamente dall'avanzamento:
[3]se furono dichiarati per due volte, anche non consecutive, non idonei;
[4]se una volta furono dichiarati non idonei ed una volta cancellati dai quadri di avanzamento;
[5]se due volte furono cancellati dai detti quadri;
[6]se appartenendo agli ufficiali di complemento per due volte non parteciparono agli eventuali richiami.
[7]L'ufficiale in congedo, escluso una prima volta dall'avanzamento, non puo' essere nuovamente sottoposto a scrutinio se non ha compiuto un periodo di richiamo di almeno tre mesi successivamente alla dichiarazione di non idoneita'.
Testo vigente dal 27 novembre 1929 al 14 giugno 1932 · versione 0 su Normattiva