Art. 81
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[1](Art. 70 legge 8 luglio 1926, n. 1179, modificato).
[2]Gli ufficiali in congedo sono esclusi definitivamente dall'avanzamento:
[3]se furono dichiarati per due volte, anche non consecutive, non idonei;
[4]se una volta furono dichiarati non idonei ed una volta cancellati dai quadri di avanzamento;
[5]se due volte furono cancellati dai detti quadri;
[6]se appartenendo agli ufficiali di complemento per due volte non parteciparono agli eventuali richiami.
[7]((Gli ufficiali in congedo esclusi una prima volta dall'avanzamento o per i quali la competente Commissione d'avanzamento sospese di giudicare in attesa di ulteriore prova, non possono essere nuovamente sottoposti a scrutinio se non hanno rispettivamente compiuto un periodo di richiamo di almeno tre mesi o di almeno un mese successivamente alla dichiarazione d'inidoneita' o alla deliberazione sospensiva.)) 2 ((Gli ufficiali che siano stati esclusi definitivamente dall'avanzamento senza che siano stati richiamati in servizio fra la prima e la seconda esclusione, potranno essere sottoposti a nuovo scrutinio dalla Commissione di avanzamento soltanto quando, dopo la esclusione definitiva, siano stati richiamati in servizio temporaneo per un periodo di almeno tre mesi)). 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 30 maggio 1932, n. 593
2La L. 30 maggio 1932, n. 593, ha disposto (con l'art. 25, comma 1) che la presente modifica avra' effetto dal 1 luglio 1930.
Testo vigente dal 14 giugno 1932 al 10 agosto 1936 · versione 2 su Normattiva