Art. 91
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[1](Art. 22 R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2482).
[2]Per i sottotenenti di vascello e tenenti del genio navale appartenenti a corsi di ufficiali promossi tali prima dell'applicazione del R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2482, il periodo di permanenza nel grado da essi posseduto e' ridotto di 6 mesi. Ai sottotenenti d. m. provenienti dalla Regia accademia navale si applicano le stesse norme che ai guardiamarina e sottotenenti del genio navale.
[3]L'applicazione delle suddette disposizioni sara' fatta con decreto Ministeriale.
Testo vigente dal 27 novembre 1929 al 14 giugno 1932 · versione 0 su Normattiva