Art. 91
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[1](Art. 22 R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2482).
[2]Per i sottotenenti di vascello e tenenti del genio navale appartenenti ((a corsi di ufficiali promossi a detti gradi)) prima dell'applicazione del R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2482, il periodo di permanenza nel grado da essi posseduto e' ridotto di 6 mesi. Ai sottotenenti d. m. provenienti dalla Regia accademia navale si applicano le stesse norme che ai guardiamarina e sottotenenti del genio navale. 2
[3]L'applicazione delle suddette disposizioni sara' fatta con decreto Ministeriale.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 30 maggio 1932, n. 593
2La L. 30 maggio 1932, n. 593, ha disposto (con l'art. 25, comma 1) che la presente modifica avra' effetto dal 1 luglio 1930.
Testo vigente dal 14 giugno 1932 al 10 agosto 1936 · versione 2 su Normattiva