Art. 94

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[1](Art. 16 del R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2482, modificato).

[2]I capitani, tenenti e sottotenenti per la direzione delle macchine, che in base al disposto dai commi d) ed e) dell'art. 45 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sono stati temporaneamente inscritti nel ruolo transitorio degli ufficiali di macchina in attesa del loro trasferimento nel Corpo del genio navale, dovranno in massima compiere i loro studi in ingegneria in tre anni, compresa in questi la sessione autunnale di esami dell'ultimo anno. Ad essi si applicano analogamente le norme stabilite dal precedente art. 39.

Testo vigente dal 27 novembre 1929 al 14 giugno 1932 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-07;2007~art94 · fonte su Normattiva