Art. 94
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[1](Art. 16 del R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2482, modificato).
[2]I capitani, tenenti e sottotenenti per la direzione delle macchine, che in base al disposto dai commi d) ed e) dell'art. 45 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sono stati temporaneamente inscritti nel ruolo transitorio degli ufficiali di macchina in attesa del loro trasferimento nel Corpo del genio navale, dovranno in massima compiere i loro studi in ingegneria in tre anni, compresa in questi la sessione autunnale di esami dell'ultimo anno. ((PERIODO ABROGATO DALLA L. 30 MAGGIO 1932, N. 593)). 2 ((Coloro che non potessero compiere gli studi suddetti in tre anni, potranno compierli in non piu' di quattro anni, venendo pero' classificati col corso immediatamente seguente.)) 2 ((Non e' ammesso alcun prolungamento degli studi oltre il quarto anno.)) 2 ((Gli ufficiali suddetti non potranno proseguire i corsi nei casi seguenti:
- a)se alla fine del secondo anno, compresa la sessione autunnale di esami, essi non avranno sostenuto con esito favorevole gli esami relativi ad undici delle materie di insegnamento stabilite negli statuti delle scuole d'ingegneria alle quali sono inscritti;
- b)se alla fine del terzo anno, compresa la sessione autunnale di esami, essi non avranno sostenuto con esito favorevole gli esami relativi a quindici delle materie d'insegnamento predetto.)) 2 ((Gli ufficiali del R. T. M. che non abbiano superato al termine di ogni anno di frequenza delle scuole d'ingegneria il minimo numero di esami di cui sopra, oppure che non abbiano conseguito la laurea nei limiti di tempo indicati nei precedenti commi, rimarranno nel ruolo transitorio fino al raggiungimento dei limiti di eta' e, se subalterni, potranno avanzare soltanto fino a capitano nel ruolo stesso.)) 2 ((Gli ufficiali trattenuti in servizio in base al presente comma saranno compensati con altrettanti posti dello stesso grado da lasciare scoperti nell'organico degli ufficiali del genio navale.)) 2 ((In caso di impedimenti dovuti a motivi di servizio, o ad infermita' o ad altre cause di forza maggiore, da vagliarsi volta per volta dal Ministero, e' consentito derogare alle norme stabilite dal presente articolo)). 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 30 maggio 1932, n. 593
2La L. 30 maggio 1932, n. 593, ha disposto (con l'art. 25, comma 1) che le presenti modifiche avranno effetto dal 1 luglio 1930.
Testo vigente dal 14 giugno 1932 al 10 agosto 1936 · versione 2 su Normattiva