Art. 96

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[1](Art. 81 legge 8 luglio 1926, n. 1179).

[2]Gli ufficiali dello Stato Maggiore in servizio permanente che provengono dai ruoli di complemento o della riserva navale, che non abbiano in passate frequentato il corso superiore, o, avendolo frequentato, rinunciarono a sostenere o non superarono i relativi esami, debbono frequentare il corso di comando con esito favorevole per poter proseguire in carriera oltre il grado di tenente di vascello.

[3]Nulla e' variato a quanto dispone il R. decreto-legge 9 novembre 1924, n. 2311, per gli ufficiali di vascello che furono gia' promossi capitani di corvetta senza aver frequentato con esito favorevole il corso superiore. Essi non potranno avere ulteriore avanzamento.

[4]Quanto sopra e' ugualmente applicabile ai tenenti di vascello in servizio permanente, provenienti dal reclutamento normale, i quali, in applicazione del R. decreto legislativo n. 1512 in data 25 agosto 1919, furono promossi a tale grado senza frequentare il corso superiore o che rinunciarono a sostenere o non superarono i relativi esami.

[5]Agli ufficiali considerati nel presente articolo saranno applicate le disposizioni dell'art. 44 se essi rinuncieranno a seguire il corso di comando o lo avranno seguito con esito non favorevole.

Testo vigente dal 27 novembre 1929 al 14 giugno 1932 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-07;2007~art96 · fonte su Normattiva