Art. 96

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[1](Art. 81 legge 8 luglio 1926, n. 1179).

[2]Gli ufficiali dello Stato Maggiore in servizio permanente che provengono dai ruoli di complemento o della riserva navale, che non abbiano in passate frequentato il corso superiore, o, avendolo frequentato, rinunciarono a sostenere o non superarono i relativi esami, debbono frequentare il corso di comando con esito favorevole per poter proseguire in carriera oltre il grado di tenente di vascello.

[3]((I capitani di corvetta S. P. E. provenienti dai ruoli di complemento, i quali, prima dell'entrata in vigore della legge 8 luglio 1926, n. 1179, siano stati promossi al grado attuale, pur non avendo frequentato con esito favorevole il corso superiore, potranno avanzare sino a capitano di fregata)). 2

[4]Quanto sopra e' ugualmente applicabile ai tenenti di vascello in servizio permanente, provenienti dal reclutamento normale, i quali, in applicazione del R. decreto legislativo n. 1512 in data 25 agosto 1919, furono promossi a tale grado senza frequentare il corso superiore o che rinunciarono a sostenere o non superarono i relativi esami.

[5]Agli ufficiali considerati nel presente articolo saranno applicate le disposizioni dell'art. 44 se essi rinuncieranno a seguire il corso di comando o lo avranno seguito con esito non favorevole.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 30 maggio 1932, n. 593

2

La L. 30 maggio 1932, n. 593, ha disposto (con l'art. 25, comma 1) che la presente modifica avra' effetto dal 1 luglio 1930.

Testo vigente dal 14 giugno 1932 al 10 agosto 1936 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1929-11-07;2007~art96 · fonte su Normattiva