Art. 14 — R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1162, art. 10
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[1]Nei casi di urgente necessita' di servizio, il Ministro per la grazia e giustizia puo' disporre che gli assessori, nominati con decreto Reale, prestino servizio anche prima della registrazione del relativo decreto alla Corte dei conti, previe le operazioni relative al giuramento, all'imbussolamento delle schede e all'estrazione a sorte.
[2]Nel caso di mancata registrazione i nomi degli assessori sono comunicati dal Ministro per la grazia e giustizia al primo presidente della Corte d'appello, affinche' siano eliminate le schede relative, redigendosi apposito processo verbale.
[3]Qualora i detti assessori siano stati gia' estratti a sorte o prestino servizio, il primo presidente da' partecipazione dei loro nomi al presidente della Corte d'assise, il quale provvede alla sostituzione degli assessori stessi.
[4]Gli atti, ai quali hanno partecipato gli assessori prima che sia pervenuta al presidente della Corte d'assise la comunicazione, di cui al comma precedente, conservano piena validita'.
Testo vigente dal 13 novembre 1935 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva