Art. 15 — R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1162, art. 11
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[1]Per ciascuna Corte d'assise, almeno cinque giorni prima dell'inizio di ogni sessione, il primo presidente della Corte d'appello, o un consigliere da lui delegato, o il presidente della Corte d'assise, anche per i Circoli compresi nella giurisdizione delle Sezioni autonome, estrae, in un'aula pubblica della sede della stessa Corte di appello, nove schede dalla prima urna, alla presenza di un rappresentante del pubblico ministero e di un funzionario di cancelleria, che redige processo verbale, indicando l'ordine di estrazione.
[2]Almeno quattro giorni prima dell'inizio della sessione il magistrato che ha proceduto alla estrazione a sorte delle schede, provvede a far notificare, anche telegraficamente, agli assessori estratti, l'avviso del luogo, del giorno e dell'ora in cui ha principio la sessione e devono comparire.
[3]Gli assessori, ai quali e' stato notificato l'avviso, devono trovarsi presenti all'inizio della sessione, salvo che siano stati dispensati dal presidente della Corte d'assise con provvedimento non motivato e insindacabile.
[4]E' omessa la notificazione agli assessori estratti a sorte, se abbiano trasferito la residenza in sede non compresa nella giurisdizione del Circolo o se sia risultato qualche fatto che possa costituire, per l'assessore, grave impedimento alla sua comparizione. La mancata notificazione equivale a dispensa per ogni effetto di legge.
Testo vigente dal 13 novembre 1935 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva