Art. 27 — R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1162, art. 16
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[1]Con nuovo decreto Reale, da emanarsi a' termini dell'art. 6, verra' ridotto, nella misura che sara' ritenuta necessaria, il numero degli assessori fissato con il decreto Reale in data 26 ottobre 1933, n. 1412.
[2]Gli assessori che si trovano in carica alla data di attuazione del presente decreto, e per i quali non sorgano motivi per revocarne la nomina, continueranno a restare in carica e la riduzione del numero, per l'albo di ogni Circolo, sino al limite fissato nel nuovo decreto Reale, di cui al precedente comma, si operera' gradualmente per effetto delle vacanze che si verificheranno sino al 28 ottobre 1937.
[3]I primi presidenti daranno notizia, di volta in volta, anche per gli albi dei Circoli compresi nella giurisdizione di Sezioni autonome di Corte d'appello, al Ministro per la grazia e giustizia delle vacanze che si formeranno in ogni albo, e, a seguito di ordine dello stesso Ministro, elimineranno dalle urne, alla presenza di un rappresentante del pubblico ministero, i nomi degli assessori, dei quali sara' stata revocata la nomina; verra' redatto processo verbale, di cui sara' inviata copia al Ministero di grazie e giustizia.
Testo vigente dal 13 novembre 1935 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva