Art. 28 — R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1162, art. 17
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Per gli albi, per i quali non ostante la riduzione che si sia operata a' termini dell'ultimo comma dell'articolo precedente, il numero degli assessori risulti, alla data del 28 ottobre 1937, superiore a quello fissato con il nuovo decreto Reale, di cui all'art. 27, primo comma, sara' revocata, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, senza ordine di preferenze e fino a raggiungere il numero fissato, la nomina degli assessori, che risulteranno in eccedenza.
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