Art. 11
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[1](Art. 9 legge 12 febbraio 1903, n. 50, art. 1, p. XI, R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285/203, convertito in legge 22 dicembre 1927, n. 2637/268; art. 1 R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 66/231, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 898/1206; art. 1, p. VIII, R. decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1422/1753, convertito in legge 2 marzo 1931, n. 250/512; art. 2 R. decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 321/611, convertito in legge 29 dicembre 1927, n. 2693/333; art. 2 R. decreto-legge 28 luglio 1932, n. 1468, convertito in legge 13 aprile 1933, n 469).
[2]Il Consorzio, per disimpegnare le attribuzioni e per sostenere gli oneri deferitigli, ha a sua disposizione ed amministra i seguenti proventi:
- a)per surrogazioni stabilite od autorizzate dalla legge:
[3]1° residuo dei fondi stanziati con la legge 2 agosto 1897, n. 349; 2° contributi imposti alle Provincie ed ai Comuni;
[4]3° contributo annuale dato dallo Stato nella misura e nei modi indicati nel successivo art. 20;
[5]4° frutti dell'uso e della concessione di aree, fabbricati, locali, impianti e meccanismi nel porto di Genova;
[6]5° somme versate dai privati come rimborso delle spese occorse per risarcimento di danni arrecati alle opere, impianti, ecc., in contravvenzione alla polizia tecnica del porto;
- b)per contribuzioni imponibili:
[7]6° prodotto della imposizione di speciali tasse portuali e di diritti sui certificati, attestazioni ed altri documenti rilasciati, dal Consorzio, e che non siano gratuiti per legge;
- c)per credito:
[8]7° fondi ricavati mediante i prestiti e le altre operazioni finanziarie consentite dalla legge;
- d)per liberalita':
[9]8° beni e somme provenienti da successioni testamentarie, da donazioni, da oblazioni volontarie;
- e)per altri titoli:
[10]9° somme di qualsivoglia provenienza messe a disposizione del Consorzio;
[11]10° somme ricavate dalla vendita dei beni patrimoniali passati al Consorzio ai termini del successivo art. 16 ad eccezione del valore che sara' realizzato dalla vendita delle aree che risulteranno disponibili in conseguenza dello sbancamento del promontorio di San Benigno.
[12]Detto valore dovra' devolversi all'Erario dello Stato nei limiti e secondo le modalita' indicate nel successivo art. 13, primo comma.
Testo vigente dal 13 maggio 1936 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva