Corte costituzionale

Ordinanza n. 892/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/07/1988 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

applicata al caso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, 7 e 8 e

segg. del r.d. 2 aprile 1885, n. 3095 (Testo unico di legge 16 luglio

1884, n. 2518 - serie III - con le disposizioni del titolo IV,

porti, spiaggie, fari della preesistente legge 20 marzo 1865 sui

lavori pubblici), degli artt. 19, 24 e 25 del regolamento approvato

con r.d. 26 settembre 1904 n. 713 (Regolamento per la esecuzione

della legge 2 aprile 1885 n. 3095, sui porti, spiaggie e fari) e

dell'art. 18 del citato regolamento come sostituito dal r.d. 12

luglio 1912, n. 974 (Modifiche all'art. 18 del Regolamento 26

settembre 1904 n. 713), dell'art. 91, lett. E n. 5 del T.U. della

legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383 (Approvazione del

testo unico della legge comunale e provinciale) dell'art. 11, primo

comma, lett. a), n. 2 del R.D. 16 gennaio 1936 n. 801 (Approvazione

del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la

costituzione di un Consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e

per l'esercizio del porto di Genova) e del r.d. 31 ottobre 1941,

promosso con ordinanza emessa l'11 giugno 1984 dal Tribunale di

Genova nel procedimento civile vertente tra Comune di Brescia e

Consorzio Autonomo del Porto di Genova iscritta al n. 1220 del

registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 65- bis dell'anno 1985;

Visti gli atti di costituzione del Comune di Brescia e del

Consorzio Autonomo del porto di Genova nonché l'atto di intervento

del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso del procedimento promosso dal Comune di

Brescia di opposizione all'ingiunzione emessa nei suoi confronti dal

Consorzio autonomo del Porto di Genova, per il pagamento di una somma

a titolo di contributi dovuti per gli anni dal 1975 al 1978 ai sensi

del T.U. approvato con R.D. 2 aprile 1885 n. 3095 in materia di

porti, spiagge e fari, e del T.U. approvato con R.D. 16 gennaio 1936

n. 801 concernente la costituzione del predetto Consorzio, il

Tribunale di Genova con ordinanza dell'11 giugno 1984 ha sollevato,

in riferimento agli artt. 3, 5 e 128 Cost., questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 4, 7, 8 e segg. del R.D. 2 aprile 1885 n.

3095, degli artt. 19, 24 e 25 del regolamento di esecuzione del

predetto regio decreto approvato con R.D. 26 settembre 1904 n. 713,

dell'art. 18 del medesimo regolamento come modificato dal R.D. 12

luglio 1912 n. 974, dell'art. 91 lett. E n. 5 del T.U. della legge

comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934 n. 383,

dell'art. 11 n. 2 del T.U. approvato con R.D. 16 gennaio 1936 n. 801

e del R.D. 31 ottobre 1941 (numero ignoto), i quali impongono ai

Comuni e alle Province (individuati con decreti interministeriali ai

sensi degli artt. 8 e 3 del T.U. n. 3095 del 1885) di partecipare

alle spese per le opere marittime e portuali, in relazione alla

natura e alla rispettiva importanza ed utilità;

che, ad avviso del giudice rimettente, con l'attuazione

dell'ordinamento regionale (D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - art. 88

n. 1) sono residuate allo Stato le funzioni amministrative

concernenti "le opere marittime relative ai porti di prima categoria

e di seconda categoria, prima classe", mentre quelle concernenti i

porti di seconda categoria, dalla seconda alla quarta classe, sono

state trasferite alle Regioni (art. 87), con la conseguenza che,

mentre per i porti ora di competenza regionale non sussiste più il

sistema di ripartizione delle spese come determinato dall'art. 7

della legge 16 luglio 1884 n. 2518 (riportato nell'art. 7 del T.U. n.

3095 del 1885), diverso essendo il finanziamento delle competenze

regionali (art. 126 del D.P.R. 616 del 1977), la predetta

ripartizione di spese tra Stato ed enti locali sopravvive invece per

le opere rimaste di competenza statale;

che, sempre ad avviso del giudice a quo, dalle disposizioni

impugnate deriverebbe una disparità di trattamento, in violazione

dell'art. 3 Cost., tra Comuni che partecipano alle spese per le opere

portuali di competenza statale e altri Comuni non più soggetti a

tale obbligo relativamente ai porti di competenza regionale;

che le norme denunciate violerebbero altresì gli artt. 5 e 128

Cost. e quindi l'autonomia dei Comuni, assoggettandoli ad un rapporto

di ausiliarietà attraverso la imposizione dei contributi in parola,

e quindi accollando ad essi funzioni che esorbitano da quelle loro

proprie;

che si è costituito nel presente giudizio il Comune di Brescia,

concludendo per l'accoglimento delle questioni in considerazione

della irragionevole persistenza di un siffatto onere a carico dei

Comuni, pur a seguito della attuazione dell'ordinamento regionale,

per le spese relative ai soli porti di competenza statale in

violazione del principio di eguaglianza;

che si è costituito altresì il Consorzio autonomo per il Porto

di Genova, deducendo, con memoria tardiva, l'inammissibilità e

comunque l'infondatezza delle questioni, deduzioni queste che non

possono essere prese in esame in ragione della loro intempestività;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, con

il patrocinio della Avvocatura Generale dello Stato, ponendo in

evidenza la razionalità della disciplina denunciata, che accolla

agli enti locali l'onere della contribuzione alle spese per le opere

del Porto di Genova, sia in ragione dell'interesse dei medesimi

all'attività del porto, sia in relazione alla loro qualità di

membri del Consorzio, e rilevando altresì che il criterio della

partecipazione di questi alla gestione di interessi che, se

trascendono la dimensione del territorio e della collettività

amministrata, non sono però ad essa estranei, è coerente con il

principio del beneficio economico che gli enti locali medesimi

ricavano dalle opere di competenza statale.

Considerato che deve essere dichiarata la manifesta

inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli

artt. 19, 24 e 25 del r.d. 26 settembre 1904, n. 713 e 18 del citato

decreto, come sostituito dal r.d. 12 luglio 1912 n. 974, trattandosi

di norme non aventi forza di legge (ordinanze nn. 17 e 324 del

1985);

che, del pari, è manifestamente inammissibile la questione di

legittimità costituzionale del r.d. 31 ottobre 1941 (numero ignoto),

non essendo stato dal giudice a quo sufficientemente individuato

l'atto normativo, sì che non è possibile dagli estremi indicati

individuarne la natura giuridica;

che, quanto al merito delle questioni relative alle altre norme

denunciate, non può in alcun modo ravvisarsi l'asserita violazione

dell'art. 3 Cost., perché, partendosi dal presupposto che si assume

nell'ordinanza di rimessione - secondo cui l'onere posto ai Comuni

di contribuire alle spese per le opere portuali sarebbe venuto meno

relativamente ai porti di seconda categoria delle classi successive

alla prima in seguito al trasferimento alle Regioni delle opere

rispettive - il mantenimento dell'onere per i porti di seconda

categoria, prima classe, è pienamente giustificato essendo

obbiettivamente diverse le situazioni cui ci si riferisce;

che, quindi, appare ragionevole che per i porti più importanti,

residuati alla competenza dello Stato, i Comuni continuino ad essere

chiamati a partecipare alle spese dei relativi Consorzi, di cui siamo

membri, in considerazione dei vantaggi innegabilmente più notevoli

che ai comuni predetti derivano dal traffico che si svolge nei porti

di maggior rilievo;

che non può nemmeno ravvisarsi il denunciato contrasto con gli

artt. 5 e 128 Cost., in quanto le autonomie locali ricevono

riconoscimenti nei limiti ed in base alle attribuzioni previste dalle

leggi dello Stato che ne determinano gli oneri economici, in un

sistema di finanza pubblica allargata nel quale i trasferimenti sono

disposti tenendo conto degli oneri gravanti sugli stessi enti locali;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 19, 24 e 25 del R.D. 26

settembre 1904 n. 713 ("Regolamento per la esecuzione della legge 2

aprile 1885, n. 3095, sui porti, spiagge e fari"), dell'art. 18 del

citato regolamento come sostituito dal R.D. 12 luglio 1912, n. 974, e

del r.d. 31 ottobre 1941, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5 e

128 Cost. con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 4, 7, 8 e segg. del R.D. 2 aprile 1885 n.

3095 ("Testo unico di legge 16 luglio 1884, n. 2518 (Serie III) con

le disposizioni del titolo IV porti spiagge fari della preesistente

l. 20 marzo 1865 sui lavori pubblici"), dell'art. 91, lett. E, n. 5,

del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 ("Testo unico della legge comunale e

provinciale"), dell'art. 11, primo comma, lett. a), n. 2 del R.D. 16

gennaio 1936 n. 801 ("Approvazione del testo unico delle disposizioni

legislative riguardanti la costituzione di un Consorzio autonomo per

l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova")

sollevate, in riferimento agli artt. 3, 5 e 128 Cost., dal Tribunale

di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:892 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte