Art. 30
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[1](Art. 1, p. XXI, R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285/263, convertito in legge 22 dicembre 1927, n. 2637/263; articoli 1 e 21 legge 1° giugno 1931, n. 678/951).
[2]Tutti i progetti di massima ed i progetti esecutivi dei lavori necessari nel porto saranno sottoposti all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici il quale decidera' entro tre mesi dalla loro presentazione sentito il Ministero delle comunicazioni e il Consiglio superiore dei lavori pubblici.
[3]E' fatta eccezione per i progetti esecutivi che non superino l'importo di L. 1.000.000, quando all'esecuzione dei lavori si provveda con asta pubblica o licitazione privata, ovvero che non superino l'importo di L. 500.000 quando all'esecuzione dei lavori si provveda a trattativa privata o in economia.
Testo vigente dal 13 maggio 1936 al 17 gennaio 1968 · versione 0 su Normattiva