Art. 30

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 gennaio 1968 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 1, p. XXI, R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285/263, convertito in legge 22 dicembre 1927, n. 2637/263; articoli 1 e 21 legge 1° giugno 1931, n. 678/951).

[2]Tutti i progetti di massima ed i progetti esecutivi dei lavori necessari nel porto saranno sottoposti all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici il quale decidera' entro tre mesi dalla loro presentazione sentito il Ministero delle comunicazioni e il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

[3]((E' fatta eccezione per i progetti esecutivi di importo non eccedente lire 200 milioni quando all'appalto dei lavori si intenda provvedere mediante asta pubblica o licitazione privata o mediante appalto concorso, ovvero di importo non eccedente 100 milioni, quando all'esecuzione dei lavori si intenda provvedere a trattativa privata o in economia)).

Testo vigente dal 17 gennaio 1968 al 22 dicembre 2008 · versione 5 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1936-01-16;801~art30 · fonte su Normattiva