Art. 7

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[1](Art. 1, p. IX, R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285/203, convertito in legge 22 dicembre 1927, n 2637/268: art. 1, p. V. R. decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1422-1753, convertito in legge 2 marzo 1931, n. 250/512; articoli 6 e 7 legge 31 dicembre 1928. n 3119/379).

[2]Il presidente e' capo dell'amministrazione autonoma del Consorzio e delegato del Governo.

[3]Salvo i poteri sospensivi di cui all'articolo seguente e l'obbligo di sottoporre per nuovo esame alle sezioni riunite ovvero all'assemblea la questione che formo' gia' oggetto di delibera per parte di una sezione o delle sezioni riunite del Comitato, il presidente nella sua prima qualita' provvede con propri decreti all'esecuzione delle deliberazioni prese sotto la sua presidenza dall'assemblea generale, dalle sezioni riunite del Comitato e dalle sezioni di esso, nelle forme volute dalla presente legge, e dispone di propria autorita' su tutti gli oggetti che sono propri dell'Amministrazione consortile e che non sono dalla legge attribuiti alla assemblea generale, alle sezioni riunite del Comitato, alle sezioni.

[4]Come delegato del Governo il presidente, in materia di polizia amministrativa e di disciplina, puo' emettere ordinanze e richiedere l'assistenza della forza pubblica per la loro esecuzione e nell'interesse generale, puo' disporre l'espulsione di persone dal porto e la rimozione e la vendita, nelle forme legali, di merci o cose giacenti sulle calate o nei magazzini del porto che non siano in consegna alla dogana od alle ferrovie, devolvendo il ricavato ad istituti di previdenza per i lavoratori del porto, qualora non venga reclamato dagli aventi diritto entro i termini previsti dall'art. 136 del Codice per la marina mercantile.

[5]Nell'ambito del porto puo' inoltre sospendere operazioni commerciali e qualsiasi manifestazione dell'attivita' individuale o collettiva, disporre, mediante compenso, la requisizione di cose ed in generale ordinare quanto necessario per assicurare la continuita' ed il regolare svolgimento dei servizi portuali.

[6]Per straordinarie circostanze di pubblico interesse puo' altresi' richiedere l'opera di imprenditori e lavoratori del porto i quali, in caso di rifiuto, incorreranno nelle sanzioni di cui all'art. 408 del Codice per la marina mercantile.

[7]Il presidente, infine, decide le controversie che avessero ad insorgere in ordine al lavoro, alle operazioni ed ai servizi del porto attribuiti al Consorzio dall'art. 1, nei limiti di competenza per valore del pretore e colle modalita' stabilite dall'art. 6, comma 1° e 2°, della legge 31 dicembre 1928, n. 3119/379, sulla giurisdizione civile dei comandanti di porto.

[8]Le decisioni non sono suscettibili di appello o di opposizione.

[9]Per le controversie eccedenti la competenza per valore del pretore e' applicabile il disposto dell'art. 7 della predetta legge sulla giurisdizione civile dei comandanti di porto.

[10]Le infrazioni alle ordinanze che il presidente emetta in materia di polizia amministrativa e sicurezza del porto sono punite ai termini del Codice per la marina mercantile.

[11]L'accertamento di tali infrazioni potra' essere fatto, oltre che dagli agenti della forza pubblica, anche dai funzionari ed agenti del Consorzio e dagli agenti ferroviari rispettivamente nei limiti dei servizi cui sono addetti.

Testo vigente dal 13 maggio 1936 al 23 maggio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1936-01-16;801~art7 · fonte su Normattiva