Art. 100

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[1]Art. 92 legge 23 giugno 1927, n. 1066: modificato.

[2]Pene per le infermita' procacciate.

[3]Gli inscritti colpevoli di essersi procacciate infermita' temporanee o permanenti, allo scopo di esimersi dal servizio militare marittimo, sono puniti con la reclusione estensibile ad un anno. Qualora risultino abili al servizio militare marittimo, sono arruolati dopo che abbiano scontata la pena, ed avviati subito alle armi. I medici, chirurghi e farmacisti che abbiano procurato le suddette infermita' od in qualsiasi modo agevolato il fatto preveduto nella prima parte di questo articolo, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni, oltre ad una multa estensibile a L. 2000: qualora tali infermita' siano procurate od agevolate da cittadini non compresi nelle predette categorie, essi sono puniti con la reclusione da tre mesi ad un anno, oltre ad una multa estensibile a L. 1000.

Testo vigente dal 27 ottobre 1932 al 4 febbraio 1936 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-07-28;1365~art100 · fonte su Normattiva