Art. 100
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[1]Art. 92 legge 23 giugno 1927, n. 1066: modificato.
[2]Pene per le infermita' procacciate.
[3]Gli inscritti colpevoli di essersi procacciate infermita' temporanee o permanenti, allo scopo di esimersi dal servizio militare marittimo, sono puniti con la reclusione estensibile ad un anno. Qualora risultino abili al servizio militare marittimo, sono arruolati dopo che abbiano scontata la pena, ed avviati subito alle armi. I medici, chirurghi e farmacisti che abbiano procurato le suddette infermita' od in qualsiasi modo agevolato il fatto preveduto nella prima parte di questo articolo, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni, oltre ad una multa estensibile a L. 2000: qualora tali infermita' siano procurate od agevolate da cittadini non compresi nelle predette categorie, essi sono puniti con la reclusione da tre mesi ad un anno, oltre ad una multa estensibile a L. 1000. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 9 dicembre 1935, n. 2447, convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 1936, n. 1243, ha disposto (con l'art. 5, comma 2) che sono abrogate le disposizoni del presente articolo in quanto incompatibili con le disposizioni contenute negli artt. 174 e 174-septies del Codice penale per l'esercito e 196 a 196-septies dal Codice penale militare marittimo.
Testo vigente dal 4 febbraio 1936 al 22 dicembre 2008 · versione 1 su Normattiva