Art. 111
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[1]Esclusione dal beneficio della riduzione di servizio per i militari alle armi in determinate condizioni di famiglia.
[2]La disposizione di cui al primo comma dell'art. 62 si applichera' agli inscritti delle classi di leva 1912 e seguenti. La riduzione di servizio prevista dal citato articolo 62 sara' concessa soltanto ai militari di leva delle classi 1910 e 1911 e precedenti, nonche' ai volontari appartenenti alle classi stesse, i quali abbiano maturato uno dei titoli previsti dall'art. 36 della legge 23 giugno 1927, n. 1066, durante la loro permanenza alle armi.
Testo vigente dal 27 ottobre 1932 al 1 gennaio 1937 · versione 0 su Normattiva