Art. 111
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[1]((Applicazione della riduzione di servizio per i militari alle armi in determinate condizioni di famiglia.
[2]La disposizione di cui al precedente art. 62 si applica agli inscritti delle classi di leva 1917 e seguenti)).
Testo vigente dal 1 gennaio 1937 al 22 dicembre 2008 · versione 2 su Normattiva