Art. 13

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[1]Art. 4 legge 3 aprile 1928, n. 919.

[2]Espatrio dopo l'apertura della leva.

[3]L'espatrio o l'imbarco su navi di bandiera estera degli scritti dopo l'apertura delle operazioni di leva della loro classe, ovvero dopo l'arruolamento, come pure l'espatrio ei militari che non abbiano ancora compiuta la ferma, puo' essere autorizzato solo in casi eccezionali, e per un tempo determinato, dal Ministro per la marina.

Testo vigente dal 27 ottobre 1932 al 15 dicembre 1949 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-07-28;1365~art13 · fonte su Normattiva