Art. 13
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[1]Art. 4 legge 3 aprile 1928, n. 919.
[2](( (Espatrio e imbarco dopo l'apertura della leva).)) ((Quando le esigenze della Marina lo consentano, il Ministro per la difesa puo' autorizzare l'espatrio o l'imbarco su navi di bandiera, estera degli iscritti dopo l'apertura della leva della loro classe e degli arruolati che non abbiano iniziato o completato la ferma di leva. Il Ministro suddetto puo' delegare le Capitanerie di porto per il rilascio dei permessi d'espatrio e d'imbarco agli iscritti e agli arruolati in congedo illimitato provvisorio. La concessione del passaporto importa di per se stessa l'arruolamento, all'atto del suo espatrio, dell'iscritto che non sia stato ancora sottoposto all'esame personale davanti al Consiglio di leva. Le autorita' incaricate del rilascio del passaporto debbono fare al titolare di esso gli stessi avvertimenti di cui al terzo comma dell'art. 10. Le autorita' di frontiera sono tenute ad effettuare alle competenti Capitanerie di porto le notifiche previste dal quarto comma dell'art. 10)).
Testo vigente dal 15 dicembre 1949 al 22 dicembre 2008 · versione 4 su Normattiva