Art. 21
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[1]Note preparatorie.
[2]Nel mese di aprile di ciascun anno le capitanerie di porto iniziano, con le modalita' indicate nel regolamento, la compilazione di una nota preparatoria dei giovani soggetti alla leva di mare legalmente domiciliati nei Comuni della propria giurisdizione che nell'anno stesso compiono il 18° di eta'. Il regolamento per l'applicazione del presente testo unico stabilisce la giurisdizione interna delle capitanerie di porto ai fini delle operazioni della leva marittima.
Testo vigente dal 27 ottobre 1932 al 1 gennaio 1937 · versione 0 su Normattiva