Art. 21
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[1]Note preparatorie.
[2]((Nel mese di febbraio di ciascun anno le Capitanerie di porto iniziano, con le modalita' indicate nel regolamento, la compilazione di una nota preparatoria dei giovani soggetti alla leva di mare legalmente nei Comuni della propria giurisdizione che nell'anno stesso compiono il 18° anno di eta'. Le Capitanerie di porto compilano altra nota preparatoria comprendente i giovani avanguardisti marinai che compiono il 16° anno di eta' e che abbiano chiesto di rimanere nella specialita' marinara)). Il regolamento per l'applicazione del presente testo unico stabilisce la giurisdizione interna delle capitanerie di porto ai fini delle operazioni della leva marittima.
Testo vigente dal 1 gennaio 1937 al 22 dicembre 2008 · versione 2 su Normattiva