Art. 30
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[2]Revocabilita' delle decisioni del Consiglio di leva.
[3]Le decisioni pronunciate dai Consigli di leva in base a documenti falsi od infedeli, o per corruzione, o per il reato di procacciata infermita' di cui all'art. 100, sono sempre annullabili sia da parte del Ministro per la marina, sia da parte dello stesso Consiglio di leva. Il Ministro per la marina puo', inoltre, annullare, entro il termine di due anni, le deliberazioni di riforma, anche se approvate a termini dell'art. 40, quando sia accertato che le cause che motivarono la riforma non sussistono o siano cessate.
Testo vigente dal 27 ottobre 1932 al 1 gennaio 1937 · versione 0 su Normattiva