Art. 30
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[2]Revocabilita' delle decisioni del Consiglio di leva.
[3]Le decisioni pronunciate dai Consigli di leva in base a documenti falsi od infedeli, o per corruzione, o per il reato di procacciata infermita' di cui all'art. 100, sono sempre annullabili sia da parte del Ministro per la marina, sia da parte dello stesso Consiglio di leva. ((Il Ministro per la marina, puo', inoltre, annullare, entro il termine di due anni, le deliberazioni di riforma o di assegnazione ai servizi sedentari, anche se approvate a termini del successivo art. 40, quando sia accertato che le cause che motivarono la riforma o l'assegnazione ai servizi sedentari non sussistano o siano cessate)).
Testo vigente dal 1 gennaio 1937 al 22 dicembre 2008 · versione 2 su Normattiva