Art. 43
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[1]Art. 34 legge 23 giugno 1927, n. 1066: modificato.
[2]Revocabilita' delle riforme dei militari alle armi od in congedo. Revisione dei riformati.
[3]La riforma pronunciata dall'autorita' militare marittima a riguardo di militari alle armi od in congedo e', al pari di quella pronunciata dai Consigli di leva (art. 30, 2° comma), revocabile nel termine di 2 anni e per decisione del Ministro per la marina, quando, in seguito a nuova visita, si accerti che le cause che la motivarono non sussistano o siano cessate. Nel caso di esigenze straordinarie, i riformati possono, con Regio decreto, essere chiamati a revisione. Questa si effettua con le stesse norme stabilite dalla presente legge per la chiamata a visita delle classi di leva.
Testo vigente dal 27 ottobre 1932 al 1 gennaio 1937 · versione 0 su Normattiva