Art. 43
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[1]Art. 34 legge 23 giugno 1927, n. 1066: modificato.
[2]((Revocabilita' delle riforme e delle assegnazioni ai servizi sedentari dei militari alle armi od in congedo. - Revisione dei riformati e degli assegnati ai servizi sedentari.
[3]La riforma e l'assegnazione ai servizi sedentari pronunciate dall'autorita' militare marittima nei riguardi di militari alle armi od in congedo sono revocabili, al pari di quelle pronunciate dai Consigli di leva e di cui al precedente articolo 30, nel termine di anni due, per decisione del Ministro per la marina, quando, in seguito a nuova visita, si accerti che le cause che le motivarono non sussistano, o siano cessate. Nel caso di esigenze straordinarie, puo', con Regio decreto. disporsi che i riformati e gli assegnati ai servizi sedentari siano chiamati a revisione. Questa si effettua con le stesse norme stabilite dalla legge per la chiamata a visita delle classi di leva)).
Testo vigente dal 1 gennaio 1937 al 22 dicembre 2008 · versione 2 su Normattiva