Art. 62

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[1]Art. 54 legge 23 giugno 1927, n. 1066: modificato.

[2]Riduzioni di servizio agli arruolati aventi titolo, nel R. Esercito, a ferma minore di 3° grado.

[3]Agli arruolati di leva ed ai volontari la cui classe e' stata gia' chiamata alla leva, i quali per sopraggiunte circostanze vengono a trovarsi nelle condizioni di famiglia tali che, se sussistenti all'atto dell'apertura della leva della loro classe, avrebbero dato loro diritto al passaggio alla leva di terra per esservi assegnati alla ferma minore di 3° grado, sono concesse, con le norme stabilite dalla legge sul reclutamento del R. Esercito, le riduzioni di servizio stabilite per i militari del R. Esercito nelle medesime condizioni. Il Ministero della marina potra' concedere, ove non ostino esigenze militari, lo stesso beneficio a coloro che si vengano a trovare nelle condizioni di cui sopra, quando le sopravvenute condizioni di famiglia siano tali che, se sussistenti all'atto della apertura della leva della loro classe di nascita, avrebbero permesso il passaggio alla leva di terra per esservi assegnati alle ferme minori di 2° o di 1° grado. Gli arruolati di cui sopra cessano di far parte del C.R.E.M. e sono trasferiti nei ruoli del R. Esercito per seguire le sorti della loro classe di nascita, giusta il disposto del precedente art. 8: i volontari continuano a far parte del C.R.E.M.

Testo vigente dal 27 ottobre 1932 al 1 gennaio 1937 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-07-28;1365~art62 · fonte su Normattiva