Art. 62

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[1]Art. 54 legge 23 giugno 1927, n. 1066: modificato.

[2]Eventuale anticipato congedo dei militari di leva o volontari che vengano a trovarsi in determinate condizioni di famiglia.

[3]Il Ministro per la marina ha facolta' di inviare in congedo anticipata, dopo almeno tre mesi di effettivo servizio, i militari di leva che per sopraggiunte condizioni di famiglia risultino trovarsi in una delle seguenti condizioni: 1° primogenito di famiglia che abbia a carico dieci o piu' figli di nazionalita' italiana, o di famiglia che abbia avuto dodici o piu' figli nati vivi e vitali di nazionalita' italiana, dei quali almeno sei siano ancora a carico; 2° figlio di genitori che abbiano procreato altri cinque figli maschi o femmine, nati vivi e vitali, di nazionalita' italiana, anche se siano deceduti, a condizione che almeno due abbiano prestato o prestino servizio militare; ((3) unico figlio maschio di padre vivente inabile al lavoro profieno, oppure unico figlio maschio di padre vivente di oltre 64 anni di eta' o di madre vedova)); 4° primogenito di padre vivente inabile a lavoro proficuo o di oltre 61 anni di eta', oppure primogenito di madre vedova; 5° nipote unico o primogenito di avo inabile a lavoro proficuo o di oltre 64 anni di eta', oppure nipote unico o primogenito di ava vedova, purche' l'avo o l'ava non abbiano figli o nipoti maschi maggiorenni, ne' figlie o nipoti nubili maggiorenni; 6° primogenito di orfani di entrambi genitori oppure orfano di entrambi i genitori che abbia un fratello maggiore inabile a lavoro proficuo, purche' in tutti e due i casi non esistano in famiglia altri fratelli o sorelle nubili maggiorenni; 7° fratello unico di sorelle orfane di entrambi i genitori, minorenni nubili o se maggiorenni o vedove senza figli maggiorenni, che non siano in condizioni di provvedere al mantenimento della famiglia; 8° orfano di entrambi i genitori che sia unico fratello consanguineo di orfani soltanto di padre, a condizione che i maschi siano minorenni e che le femmine siano minorenni nubili, o, se maggiorenni e vedove senza figli maggiorenni, che non siano in condizioni di provvedere al mantenimento della famiglia; 9° figlio o fratello di militare morto sotto le armi o in congedo o in riforma per ferite o infermita' contratte a causa di servizio militare; 10° figlio o fratello di militare mutilato o pensionato a causa di servizio militare. Agli effetti dei titoli di cui ai numeri 9° e 10° sono equiparati ai morti e mutilati per cause di servizio militare, i morti e mutilati per la causa nazionale nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925. n. 2275. Il riconoscimento dei titoli anzidetti e' subordinato al possesso del requisito dell'istruzione premarinara. Se il servizio prestato e' inferiore ai tre mesi, il beneficio di cui sopra puo' essere concesso dal Regio esercito al quale il militare, previo assenso del Ministero della marina, puo' essere trasferito, con definitiva cancellazione dai ruoli dei militari volontari, la cui classe e' stata gia' chiamata alla leva, i quali dopo l'arruolamento si vengano a trovare in una delle condizioni suddette, possono, a loro domanda, ottenere senz'altro il proscioglimento dalla ferma volontaria e il passaggio a quella di leva, salvo a invocare poi l'anticipato congedamento che puo' essere eventualmente concesso ai militari di leva.

Testo vigente dal 12 maggio 1957 al 22 dicembre 2008 · versione 6 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-07-28;1365~art62 · fonte su Normattiva