Art. 66 — Dispense dalla ferma di leva agli arruolati
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[1]Dispense dalla ferma di leva agli arruolati in condizione di limitata idoneita'.
[2]Il Ministro per la marina ha, in tempo di pace, facolta' di dispensare dal compiere la ferma di leva, tutti o parte degli arruolati nelle condizioni fisiche di limitata idoneita' al servizio militare di cui al precedente art. 38.
Testo vigente dal 27 ottobre 1932 al 15 dicembre 1949 · versione 0 su Normattiva