Art. 66Dispense dalla ferma di leva agli arruolati

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[1]Dispense dalla ferma di leva agli arruolati in condizione di limitata idoneita'.

[2]Il Ministro per la marina ha, in tempo di pace, facolta' di dispensare dal compiere la ferma di leva, tutti o parte degli arruolati nelle condizioni fisiche di limitata idoneita' al servizio militare di cui al precedente art. 38.

Testo vigente dal 27 ottobre 1932 al 15 dicembre 1949 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1932-07-28;1365~art66 · fonte su Normattiva