Art. 66 — Dispense dalla ferma di leva agli arruolati
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((Il Ministro per la difesa ha, in tempo di pace, la facolta' di dispensare dal compiere la ferma di leva tutti o parte degli arruolati nelle condizioni fisiche di limitata idoneita' al servizio militare di cui al precedente art. 38, gli arruolati in licenza di convalescenza di durata complessiva superiorie a novanta giorni, nonche' gli arruolati dispensati temporaneamente dalla chiamata alle armi, o rinviati a chiamata in epoca da determinarsi, in dipendenza delle limitate necessita' di personale da tenere alle armi)).
Testo vigente dal 15 dicembre 1949 al 22 dicembre 2008 · versione 4 su Normattiva